18/02/2023 – Avviso Contributo per abbattimento barriere architettoniche edifici privati

Dettagli della notizia

La domanda deve essere presentata entro il 1° Marzo 2023

Data:

18 Febbraio 2023

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abbattimento barriere architettoniche
abbattimento barriere architettoniche

Descrizione

Si informa la cittadinanza che presso il Ministero dei Lavori Pubblici è istituito un fondo per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ex Legge 9 gennaio 1989, n.13, per come esplicato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n.1669/U.L.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. Il soggetto interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.
  2. L’Amministrazione Comunale effettua un immediato accertamento circa l’ammissibilità della domanda, subordinata alla corretta compilazione e allegazione di tutta la documentazione richiesta; alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo; all’inesistenza attuale dell’opera; al mancato inizio dei lavori; alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
  3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Sindaca, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune e forma l’elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione all’Albo Comunale.
  4. La Sindaca comunica alla Regione il fabbisogno, unitamente all’elenco delle domande ammesse e copia delle stesse.
  5. La Regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
  6. Il Fondo viene annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con decreto interministeriale, in proporzione al fabbisogno indicato dalle stesse.
  7. Le Regioni ripartiscono le somme assegnate ai Comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno di quelli ove siano state presentate domande con diritto di precedenza.
  8. I Sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
  9. Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari che hanno diritto alla presentazione delle domande di contributo:

  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio;
  • i soggetti non vedenti;
  • i soggetti con a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all’assistenza di persone con disabilità.

Le persone in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

OPERE SU CUI È AMMESSA LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.

I Comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzabile (es. servoscala o carrozzina montascale).

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento);

Il contributo può essere erogato per:

  • una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
  • un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (es. portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un’unica domanda: il contributo sarà uno solo. Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

Se l’immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l’interessato deve richiedere l’autorizzazione all’intervento alle autorità competenti. Qualora l’immobile, inoltre, rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro e non oltre il 1° marzo 2023, pertanto, i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di San Fili, per mezzo e-mail, all’indirizzo: sindaco@comune.sanfili.cs.it, ovvero in formato cartaceo, all’Ufficio Protocollo, apposita istanza in bollo, debitamente compilata e firmata, corredata di tutta la documentazione richiesta, scaricabile dal sito (clicca qui) o rinvenibile presso gli uffici comunali.

Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.

Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi (es. il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio): se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile, la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio, sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell’opera. Questi può, pertanto, coincidere con il disabile che ha presentato la domanda, qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell’amministratore. In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore); il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un’altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L’istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se, per opere di una certa entità, è consigliabile ricorre ad un progettista.

Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione.

Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Qualora il soggeto sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell’assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).

L’autocertificazione deve specificare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l’interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni. L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.

Di norma, per accedere ai contributi, il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l’immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l’istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora. La domanda, tuttavia, può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la propria abitazione o dimora in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso, l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune del verificarsi di tale condizione.

Dopo aver presentato la domanda, gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

Ex Legge 13/1989, sono erogate i seguenti contributi:

  • per costi fino a € 2.582,28, il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  • per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
  • per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82);
  • se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte nell’anno, per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse, tuttavia, perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 21/09/2023, 10:23