Giusta ordinanza sindacale n.316/2021
Si rende noto che, con ordinanza sindacale n. 316 del 03/12/2021, è stato disposto l’obbligo per i proprietari e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di fondi confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale di:
- Procedere al taglio e rimozione delle piante pericolanti (comprese le ramaglie), che si protendono sulle sedi stradali suddette o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità, entro i limiti delle fasce di rispetto per tipologia di strada, di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- Procedere al taglio e rimozione delle siepi vive, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità, tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- Mantenere le aree pulite e ordinate attraverso una manutenzione periodica e comunque ogni qualvolta necessario.
Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi.
Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni penali, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste di importo compreso da € 25,00 ad € 500,00.